Referendum sulla giustizia: dal quesito al quorum, tutto quello che serve sapere per il voto
Il risultato sarà valido con qualsiasi affluenza. Separazione delle carriere, riforma del Csm, alta corte disciplinare: cosa cambierebbe in caso di vittoria

Il 22 e il 23 marzo l’Italia è chiamata al voto per il referendum confermativo della cosiddetta riforma della giustizia, ossia sulle “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, di proposta del governo. Dall’orario di voto alla scheda che verrà presentata, dall’assenza del quorum fino ai quesiti, di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati.
Quando e come si vota
I seggi saranno aperti domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15. Gli elettori saranno ammessi al voto presentandosi nella propria sezione elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Il corpo elettorale è composto da circa 50 milioni di persone.
Gli italiani residenti all’estero hanno dovuto comunicare entro lo scorso 24 gennaio se intendevano partecipare al voto per corrispondenza. Ai fuori sede non è stata invece concessa la possibilità di votare all’esterno del proprio comune di residenza: sono comunque state previste agevolazioni per l’eventuale viaggio di rientro.
Non c’è il quorum
Trattandosi di un referendum confermativo e non abrogativo, non è previsto un quorum: ciò significa che il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza definitiva. Il testo di legge ha alle spalle un lungo iter parlamentare, terminato con il voto lo scorso settembre che non ha raggiunto – come da previsioni – la soglia dei due terzi dei componenti delle Camere (con i quali non sarebbe stato necessario il referendum).
La scheda elettorale
La scheda elettorale, di colore verde, recherà il seguente quesito:
Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

In basso saranno riportati i riquadri con le due possibilità di voto, “Sì” o “No”. Gli elettori potranno dunque barrare con una X il “Sì” se intendono approvare la riforma oppure il “No” se intendono bocciarla. La formulazione del quesito è stata stabilita dalla Corte costituzionale secondo parametri di chiarezza, omogeneità e comprensibilità.
Cosa prevede la riforma
L’argomento della riforma è oggettivamente complesso: spesso già la veste con cui si sceglie di presentarla, l’enfasi che si pone su questo o quest’altro aspetto, ne condiziona l’interpretazione. Perciò la premessa indispensabile è che i riassunti – in questo caso più che mai – non possono che apparire parziali e comunque insufficienti a restituire in modo esaustivo il merito del contendere.
Ciò detto, la legge si articola in tre punti principali: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la divisione e la riforma del Consiglio superiore della magistratura, l’istituzione di un’alta corte disciplinare con compiti di vigilanza. Di seguito li trattiamo separatamente, punto per punto.
La separazione delle carriere
È forse il punto centrale di tutta la riforma, il principio ideale che ispira tutto l’impianto legislativo. Per spiegare cosa cambierebbe in caso di vittoria del sì, è più facile partire dalla situazione attuale. Oggi tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e – per una volta sola nei primi dieci anni di attività professionale – è consentito cambiare funzione, cioè il passaggio dal ruolo giudicante a quello requirente o viceversa.
La riforma eliminerebbe questa possibilità, obbligando così il magistrato a scegliere all’inizio della sua carriera in modo definitivo se fare il giudice o il pubblico ministero.
Inoltre, giudici e pm seguirebbero percorsi professionali distinti, oltre ad avere propri organi di autogoverno e regole specifiche. Il che ci porta al secondo dei punti centrali del referendum.
La divisione del Csm
Anche il Consiglio superiore della magistratura (Csm) – l’organo di autogoverno dei magistrati – sarebbe infatti diviso in due. Verrebbe istituito un Consiglio superiore della magistratura giudicante, competente per i giudici, assieme a un Consiglio superiore della magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri, entrambi comunque presieduti dal Presidente della Repubblica, come avviene oggi.
A cambiare sarebbe poi il metodo di reclutamento dei componenti dei due organi di autogoverno. Anche in questo caso, conviene partire dalla situazione attuale. Oggi il Csm viene eletto per due terzi dai magistrati, per un terzo dal Parlamento.
Con la riforma, si passerebbe da un meccanismo elettorale al sorteggio, che regolerebbe il rapporto tra la componente di magistrati (i cosiddetti “togati”) e quella cosiddetta “laica”, che include professori universitari e avvocati con esperienza di almeno quindici anni. Quest’ultima verrebbe estratta a sorte a partire da liste di candidati decise dal Parlamento.
L’alta corte disciplinare
Discorso a parte per l’alta corte, un nuovo organo che verrebbe creato con specifici compiti di vigilanza e che assorbirebbe le funzioni disciplinari oggi di competenza del Csm.
L’alta corte sarebbe composta da quindici componenti totali: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati con almeno vent’anni di esercizio, assieme ad altri tre estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento.
Gli altri nove sarebbero magistrati: sei appartenenti alla carriera giudicante e tre alla carriera requirente, anch’essi selezionati tramite sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
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