Referendum, le ragioni della sfida sulla data tra governo e opposizione
I critici del governo gli addebitano di avere disatteso una prassi consolidata e minacciano di portare la questione davanti alla giustizia amministrativa

Il confronto fra maggioranza e opposizione, prima ancora che sull’oggetto del referendum sulla legge di revisione costituzionale per la separazione delle carriere giudiziarie, verte sulla data indicata dal governo per la consultazione popolare. Si dice che la data prescelta del 22 e 23 marzo è troppo anticipata, e perciò vicina alla scadenza del termine per la raccolta delle adesioni a una nuova richiesta referendaria riguardante la predetta legge ancora in corso a opera di un comitato di personalità a esse avverse e, quindi, sostenitrici del “no”.
In effetti, il secondo e il terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione dispongono che le leggi di revisione costituzionale che non siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, sono sottoposte a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione ne facciano richiesta – fra gli altri – 500 mila elettori.
Intervenuta il 30 settembre 2025 l’approvazione finale a opera del Parlamento, la legge di cui andiamo ragionando è stata pubblicata per informazione (e quindi senza promulgazione) sulla Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2025. Perciò, ai sensi delle disposizioni costituzionali prima citate, vi sono tre mesi per la presentazione di richieste referendarie, tre mesi che scadranno alla fine del mese in corso. Di questo termine intendono avvalersi gli elettori favorevoli al “no” di cui si è detto per presentare in tempo una nuova richiesta referendaria sullo stesso oggetto.
Essi rimproverano al governo di avere fissato per l’effettuazione del referendum una data che strozza la loro iniziativa. L’Esecutivo, per suo conto, si difende ricordando che la legge 352 del 1970 gli impone di indire la consultazione referendaria sessanta giorni dall’adozione, a opera dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, dell’ordinanza di ammissione delle richieste di referendum già presentate.
Poiché tale ordinanza è stata adottata il 18 novembre 2025, si sostiene che il governo ha agito nel rispetto della normativa in vigore. Va, però, osservato che obbligatorie nel termine indicato sono la sola scelta della data della consultazione referendaria e l’adozione del relativo decreto del Presidente della Repubblica: queste sono le decisioni da adottare entro sessanta giorni, il corpo elettorale può essere anche convocato oltre i previsti due mesi e alcuni giorni come deciso in Consiglio dei ministri.
Il quale, in una formale osservanza della legge, non ha tenuto conto che la disciplina degli adempimenti governativi per l’effettuazione del referendum non è coordinata con la scadenza costituzionale dei tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale, tant’è vero che consente l’adozione del decreto di convocazione del corpo elettorale in pendenza del termine per la formalizzazione delle richieste di referendum. Senza contare il fatto che quella in corso deve superare il vaglio di ammissibilità dell’Ufficio per il referendum della Cassazione e i giorni che questo può accordare ai presentatori per possibili correzioni.
C’è dunque un’aporia della legge che nel passato è stata superata indicando una data di effettuazione dei richiesti referendum in armonia con la scadenza del termine per la raccolta delle firme. I critici dell’operato del governo gli addebitano di avere disatteso una prassi consolidata. Minacciano di portare la questione dinanzi alla giustizia amministrativa, che forse se la potrebbe cavare rimettendo la questione alla Corte costituzionale per manifesta irrazionalità della normativa qui citata e conseguente violazione del principio di eguaglianza per diversità di trattamento dei promotori di referendum sulla legge di revisione costituzionale in discorso.
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