Legge elettorale, così il Quirinale resta decisivo
L’indicazione del “candidato premier” non impone, sul piano giuridico, alcun tipo di vincolo. Il testo approvato ribadisce il libero mandato dei parlamentari. E le prerogative del Presidente della Repubblica

Con la firma del Presidente della Repubblica, l’ennesima riforma elettorale italiana è legge. Il passaggio chiama in causa, da diverse prospettive, proprio l’inquilino del Colle, che secondo alcune letture verrebbe spogliato dei suoi poteri.
Del resto, tirare per la giacchetta il capo dello Stato è uno degli sport più praticati. A Mattarella qualcuno affidava le residue speranze di vedere affossato (o depotenziato) il nuovo dispositivo elettorale. Così, ad esempio, il direttore del Fatto, Marco Travaglio, che si scaglia contro il presidente firmatutto. Tali auspici, a questo punto, sono rinviati al vaglio di costituzionalità da parte della Consulta. Che potrebbe investire, potenzialmente, diversi punti: i capilista bloccati e la questione di genere, l’entità del premio di maggioranza e il numero di firme per le nuove liste.
C’è poi il nodo dell’introduzione, attraverso una legge ordinaria, di quel premierato inseguito ma mai raggiunto, lungo la strada maestra della riforma costituzionale. Un “premierato di fatto” emergerebbe dalla combinazione tra il suddetto premio e l’indicazione del candidato alla Presidenza del consiglio. Proprio quest’ultimo aspetto della norma, secondo alcuni, vincolerebbe il Presidente della Repubblica nella selezione (e nomina) di chi governa, e il Parlamento nel conferimento della legittimazione a governare.
Tale “problema”, in realtà, sussiste solo in parte. E lascia sul tavolo un problema di segno opposto, rispetto agli automatismi tra scelta elettorale e formazione del governo: la possibilità che questi vengano del tutto meno. Non c’è dubbio che l’attuale esecutivo avesse come obiettivo, attraverso la revisione delle regole elettorali, l’introduzione di cambiamenti sostanziali nella meccanica del sistema politico. Anche se, più dell’avvento di una fantomatica Terza Repubblica, si tratterebbe della definitiva stabilizzazione della Seconda. La legge Bignami – preferiamo lasciare innominati latinismi sempre più arditi (solo per chi non li conoscesse: Stabilicum o Melonellum) – fa questo solo in determinate circostanze. Visto che, in caso di mancato raggiungimento del 42%, si comporta in modo proporzionale.
L’indicazione del “candidato premier” non impone, sul piano giuridico, alcun tipo di vincolo. Il testo approvato ribadisce il libero mandato dei parlamentari. E le prerogative del Presidente della Repubblica. Il Quirinale ha fatto sentire la propria voce, attraverso lo strumento della moral suasion, durante la fase di elaborazione della legge. Ora, in assenza di manifesta incostituzionalità, non aveva ragione di intervenire. Ma non è detto che non sia costretto a farlo, in modo anche molto “decisivo”, in caso di elezioni-senza-vincitore. Magari rispolverando la formula dei governi “del Presidente”.
Insomma, a seconda delle condizioni politiche, il Presidente potrebbe essere ancora chiamato a vestire tutti i diversi panni che la Costituzione gli assegna: il cerimoniere e il notaio, l’arbitro, il supplente, il king-maker. Altro che Presidente spogliato. Altro che giacchetta tirata a destra e sinistra. Meglio tenere pronto l’intero guardaroba presidenziale. Sperando di avere, anche in futuro, presidenti “con stoffa”.
Riproduzione riservata © il Nord Est



