Scontri in piazza e decreto sicurezza, il giurista Zirulia: «Rischio di pene sproporzionate»
Il professor Stefano Zirulia, docente di diritto penale alla Statale di Milano, mette in guardia sulle nuove norme del decreto sicurezza: «Contiene una novità preoccupante: punire chi promuove sul web gruppi che poi compiono atti violenti sulle cose»

Cortei contro il carovita, il costo del carburante e la pressione fiscale che si sono trasformati in guerriglia urbana. Sabato 17 ottobre è accaduto soprattutto a Milano, ma anche a Torino, Bologna e Bergamo. Il bilancio è stato di 197 persone identificate e 28 arrestati. Ma gli scontri del 17-18 ottobre hanno portato anche al ferimento di 141 operatori delle forze dell’ordine (tra loro 10 agenti del reparto mobile di Padova) e al danneggiamento di decine di mezzi della polizia e dei carabinieri.
Proteste ripetutesi sabato scorso quando nel la seconda ondata di mobilitazioni i cortei, in tutta Italia, hanno portato a 9 arresti (quattro a Padova) 87 denunce e 371 persone fermate. Tra gli arrestati anche Youssef Siher, ritenuto l'organizzatore delle chat che hanno portato alla nascita del “Movimento 17 Ottobre”.
«Può essere reato sia istigare pubblicamente a commettere reati sia l’apologia di reato così come disposto dall’articolo 414 del codice penale», osserva il professor Stefano Zirulia, docente di diritto penale all’Università Statale di Milano. «In entrambi i casi, però, è necessario che possa profilarsi un reale pericolo perché, altrimenti, quanto espresso rientra nella libertà della manifestazione del pensiero. Anche nel caso si dovesse trattare di opinioni dal contenuto aspro o antagonista».
Professore, ma la partecipazione ai cortei e la resistenza alle forze dell’ordine può essere considerata una forma di disobbedienza consapevole censurabile in sede penale?
«La mera partecipazione no. E questo anche se il corteo dovesse avere delle parti in cui si manifestano degli episodi di violenza. Diverso invece è se si mettono in atto comportamenti violenti nei confronti delle forze dell’ordine in quel caso puniti dal codice penale. E questo vale anche in caso di istigazione».
A Padova l’arresto dei 4 anarchici fermati sabato scorso ha portato alla loro immediata scarcerazione. Cosa significa? Che i decreti sicurezza sono inefficaci? Che sono stati scritti in maniera non corretta?
«I decreti-sicurezza che hanno preceduto quello del 23 ottobre stanno mostrando la loro inefficacia. Producono arresti e carcerazioni, ma non più sicurezza. Sono strutturalmente inidonei a ottenere più sicurezza. Se invece si andasse a incidere sulla causa delle proteste, disinnescandole, si andrebbe contestualmente a ridurre anche i reati».
Professore è legittimo limitare una manifestazione per il timore che possano verificarsi degli scontri?
«Si possono imporre delle limitazioni a un corteo purché queste limitazioni siano proporzionali allo scopo che si vuole ottenere. Le manifestazioni devono essere comunicate ma non è necessario siano autorizzate. Il questore può però vietare una manifestazione, o darle delle prescrizioni. Se non si comunica un corteo si incorre in un illecito amministrativo (una sanzione da mille a 10.000 euro) non in un reato».
Dal punto di vista costituzionale quale differenza c’è tra la responsabilità di chi commette un atto violento e quella di chi lo organizza, lo incoraggia o contribuisce a provocarlo?
«In base all’ultimo decreto sicurezza, quello entrato in vigore il 23 ottobre, la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche è un reato. Vengono puniti gli atti di violenza contro le cose e che a loro volta possano portare un pericolo alle persone. Si applica nei contesti delle manifestazioni e la pena va dai 2 ai 5 anni di carcere (e 20.000 euro di multa). Ma il decreto ha portato anche a un’altra novità significativa e a mio avviso preoccupante ovvero quella che punisce chi organizza, mediante il web gruppi che commettono violenza sulle cose. Basterebbe promuovere un gruppo, prima ancora che abbia agito, per essere ritenuti responsabili. In questo caso si parla, tra l’altro, di una pena, in caso di eventuale condanna, molto alta (dai 4 ai 12 anni di reclusione). Ma in questo modo si corre il rischio di un utilizzo sproporzionato del diritto penale in chiave preventiva».
Professore, come si può evitare di trasformare una responsabilità penale in una responsabilità collettiva?
«La responsabilità penale è sempre personale e mai collettiva. Si deve sempre scorporare le condotte del singolo da quelle del gruppo. Tra l’altro commettere un reato in un contesto di “folla” può anche comportare un’attenuante rispetto alla responsabilità di cui un soggetto potrebbe essere imputato. E comunque il giudice in caso avesse anche un solo dubbio deve assolvere».
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