Sulla giustizia non c’è blasfemia
La postura assunta dal Guardasigilli è sintomo di un dibattito malato di esasperazione e rifiuto di ragionare degli argomenti delle controparti

Il ministro Guardasigilli Carlo Nordio ha accusato di blasfemia chi afferma che la legge di revisione costituzionale oggetto di consultazione referendaria a fine marzo mette in pericolo l’autonomia della magistratura. Nel Dizionario della lingua italiana di Devoto-Oli si legge che blasfemo è chi è «avverso, irriverente nei confronti di una confessione religiosa generalmente seguita». Tale essendo il significato dell’espressione usata dal ministro, sarebbe facile chiedersi ironicamente di quale religione è espressione la legge di revisione costituzionale, e di quale clero sono presbiteri o diaconi i suoi autori e sostenitori. Ma i nostri tempi consigliano di non percorrere le vie dell’ironia e di guardare piuttosto al contributo che l’affermazione di Nordio dà al clima del dibattito fra i sostenitori del sì e del no nell’occasione dell’accennato referendum.
Accusare di blasfemia i sostenitori del no significa che essi non hanno titolo di partecipare al dibattito, che stanno fuori dei termini di questo. Ci si può allora chiedere se quella partecipazione è consentita solo agli ingenui che si fermano a leggere quella parte della legge che statuisce l’autonomia e indipendenza di tutta la magistratura, e quindi dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti da ogni altro potere. Costoro dimenticano che le disposizioni di legge, e quindi anche della Costituzione, non si devono leggere di per sé, ma con riguardo al contesto in cui si situano. E pertanto di autonomia della magistratura si può parlare, ma non la si può leggere come una riconferma dell’attuale statuto di giudicanti e requirenti.
In effetti, l’unico attuale Consiglio superiore della magistratura è sostituito da ben tre organi, i due Consigli superiori per giudicanti e requirenti e la corte disciplinare, e tutti sappiamo che divide et impera è la regola che seguono quanti vogliono indebolire gli interlocutori del potere. Quindi, avanzare dubbi sulla legge di riforma non è atto di blasfemia preclusivo dell’accesso al dibattito di cui andiamo discorrendo, ma ragionevole contributo al dibattito cui si dovrebbe rispondere con altri argomenti.
Discorso analogo si può fare come contributo al dibattito da parte di chi osserva che la previsione del sorteggio per la scelta dei componenti è un altro aspetto problematico della riforma. Gli autori della riforma parlano di una scelta obbligata per combattere l’invadenza delle correnti dell’associazionismo giudiziario delle cui malefatte molto di è parlato. Ma così si scaricano su tutti i magistrati le colpe di una pur pericolosa minoranza privandoli del potere di scegliere chi andrà ad amministrarne la carriera. Chi affiderebbe al sorteggio la scelta del suo medico curante o del suo amministratore di condominio? Forse l’ingegneria costituzionale poteva indicare altre strade.
La postura assunta dal Guardasigilli è sintomo di un dibattito malato di esasperazione e rifiuto di ragionare degli argomenti delle controparti. Del resto vi concorrono anche i sostenitori del no quando, in assenza di evidenze testuali, perentoriamente sostengono che la legge apre la strada alla dipendenza dei magistrati requirenti dall’esecutivo. Anche in questo caso non si cerca un confronto, ma si percorre invece la strada della contrapposizione.
Vero è che per definizione il referendum è occasione di scontro binario, ma altra cosa è il dibattito che lo precede e serve alla formazione dell’opinione degli elettori ed alla maturazione delle loro scelte. —
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