Sicurezza sul lavoro: la legge delega del Governo limita la responsabilità penale dei datori a “colpa grave”
Depositata la riforma dei reati colposi frutto della commissione ministeriale istituita nel 2024. Pene più aspre per omicidio e lesioni, ma scatta la tutela per gli imprenditori virtuosi che applicano le buone prassi dell'Inail. I dati shock: quasi 1.100 morti all'anno, ma la fine della legislatura rischia di congelare il dibattito

Ormai da tempo le relazioni annuali dell’Inail comunicano veri e propri bollettini di guerra nel descrivere la catastrofe in cui versa la sicurezza negli ambienti di lavoro: 1041 decessi nel 2023, 1090 nel 2024, 1093 nel 2025, decine di migliaia le lesioni. Nei primi due mesi del corrente anno sono già cento gli infortuni mortali, sempre secondo le comunicazioni dell’Inail. Si succedono sempre più spesso le occasioni, l’ultima alla vigilia dello scorso primo maggio, in cui lo stesso Presidente Mattarella ha evidenziato come «i morti sul lavoro siano un’offesa alla coscienza collettiva» e «un tributo inaccettabile, una piaga che non accenna a sanarsi». Non vi è dubbio che sia unanimemente riconosciuto come la sicurezza sul lavoro sia una emergenza che necessiti di interventi che diano seguito alle pubbliche manifestazioni di preoccupata partecipazione che accomuna istituzioni e opinione pubblica nelle ricorrenti occasioni luttuose.
La proposta
In questo quadro desta quindi molto interesse la proposta di legge delega depositata dal Governo per le valutazioni e le decisioni del Parlamento che sintetizza i pluriennali lavori di una commissione istituita nel 2024 presso il ministero della Giustizia che, nell’articolato, contiene diversi interventi sulla normativa penale. Si aumentano leggermente le pene, nel minimo e nel massimo, per l’omicidio colposo e per le lesioni colpose e si introduce una attenuante quando l’evento non è esclusiva conseguenza della condotta del colpevole e il contributo del singolo è di minima importanza.
Condivisibilmente si introduce un nuovo articolo che ridisegna la responsabilità del datore di lavoro che, qualora abbia adempiuto alle previsioni normative in tema di sicurezza sul lavoro, risponderà solo in caso di colpa grave che viene anche definita nei suoi confini. La sua sussistenza dovrà infatti essere valutata dal giudice considerando la natura e la complessità dell’attività svolta, le specifiche conoscenze del rischio e le buone prassi espressamente validate da una apposita Commissione, il possesso dell’asseverazione. Queste obbligatorie indicazioni, come espressamente indicato nella relazione che accompagna l’articolato, non è tassativa, ma il giudice dovrà comunque espressamente tenerle presenti dandone conto nella motivazione della sentenza.
Peraltro, viene comunque esclusa la limitazione della responsabilità del datore di lavoro alla sola colpa grave in una serie di ipotesi espressamente indicate, e legate alle cautele direttamente connesse alla pianificazione e direzione dell’attività imprenditoriale, tipicamente spettante al datore di lavoro e la cui violazione costituisce un “fondamentale presidio per la vita e l’incolumità individual del lavoratore”. In sostanza chi non adempie al minimo indispensabile a garanzia della sicurezza dei lavoratori risponde secondo le regole generali della responsabilità per colpa, mentre chi dimostra attenzione alla sicurezza operando concretamente per attuarla nella struttura organizzativa dell’impresa, avrà una maggiore tutela penale se, ciò nonostante, accada un infortunio.
Positivo
La proposta innovazione merita una valutazione positiva perché cerca di porre un confine tra la responsabilità per colpa, punibile, e quella oggettiva, estranea all’ordinamento penale, che, se in fatto talvolta non semplice, indica al giudice un necessario obbligo motivazionale e uno spunto quanto mai opportuno per limitarne l’ampia discrezionalità in una materia, i reati colposi, che in generale necesserebbe di una pur non facile revisione alla luce del principio costituzionale di colpevolezza. In sostanza, la norma premia correttamente il grado di efficienza dell’organizzazione, peraltro già prevista in tema di modello di organizzazione e gestione dall’articolo 30 comma 5 del decreto legislativo 81/2008 riconosciuto come idoneo a coincidere con il modello esimente previsto dalla legge 231, ponendo la regola che chi si è adoperato correttamente ad attuare strumenti di tutela del lavoro deve avere un trattamento diverso da chi non ha operato in tal senso.
Ulteriore positiva previsione la migliore definizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che recepisce le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza circa i suoi effettivi poteri, anche di spesa, ma pure in ordine alla responsabilità che, proprio per sue necessarie competenze e per la discrezionalità operativa, tutela anche il datore di lavoro, limitandone la responsabilità in caso di infortuni. In questo quadro però risulterebbe necessaria una rivisitazione dei doveri del committente nel caso di appalto e, ancora maggiormente di subappalto, ora definite in modo troppo generico e burocratico dall’articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 che limita i doveri alla verifica dell’idoneità dell’impresa e alla vigilanza sull’andamento dei lavori senza alcuna specificazione delle condotte effettivamente necessarie e troppo spesso valutate in via meramente documentale.
Deve positivamente prendersi atto che, contrariamente ad altri recenti interventi normativi del Governo, è stata predisposta una proposta di legge delega, restituendo al Parlamento il suo ruolo costituzionale di legislatore, e quindi lo spazio di approfondimento e di analisi che consenta un dibattito nel merito e i miglioramenti che conseguano al necessario confronto tra le diverse sensibilità della politica e del mondo del lavoro. Di minore rilievo le disposizioni processuali che da un lato recepiscono in gran parte disposizioni interne che gli uffici di procura si sono da tempo dati in ordine ai tempi e ai modi di intervento della polizia giudiziaria successivi all’infortunio. Peraltro, le modalità come ora precisate secondo lo schema già previsto per il “codice rosso” restano prive di sostanziale efficacia per le note carenze di magistrati e di personale amministrativo che allungano inaccettabilmente i tempi di accertamento dibattimentale rendendo spesso inefficaci le acquisizioni fatte nelle indagini preliminari. L’intervento risulta però carente sul tema della prevenzione laddove da tempo Inail, polizia giudiziaria e magistratura hanno evidenziato la necessità di investimenti in tecnologia e in personale qualificato, necessaria e attualmente grandemente insufficiente, senza i quali le norme resteranno prive di efficacia. Peraltro, l’avvicinarsi della fine della legislatura consente di pensare che di tutto ciò si parlerà più avanti.
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