C’è il quinto decreto sicurezza, ma non risolve i veri problemi
Immigrazione, manifestazioni pubbliche, porto d’armi e coltelli, zone rosse: l’uso improprio delle norme penali è inefficace e rischia di generare sfiducia

Il decreto-legge approvato negli scorsi giorni dal Parlamento, con voto di fiducia e senza discussione, interviene su materia molto diverse, dall’immigrazione alle manifestazioni pubbliche, dal porto di armi e di coltelli alle “zone rosse”, dall’introduzione di nuovi reati e aggravanti alle norme del codice di procedura penale, non consentendo annotazioni unitarie complessive per cui, in questa sede, sarà possibile approfondirne quegli aspetti che, al momento, appaiono di maggior rilievo.
La necessità di un quinto “decreto sicurezza” in quattro anni suggerisce il fondato sospetto che i precedenti non abbiano raggiunto gli obiettivi, per l’appunto di rafforzare la sicurezza pubblica. Certo non si può mancare di sottolineare, ancora una volta, l’uso che da troppo tempo viene fatto del decreto-legge in materie sensibili per i diritti di libertà e di tutela giurisdizionale dei cittadini, coperte da fondamentali norme di rilievo costituzionale, che meriterebbero attenta valutazione politica e approfondimento parlamentare e viceversa vengono trattate con lo strumento del decreto che la Costituzione limita ai soli “casi straordinari di necessità ed urgenza”.
Così è accaduto, evento senza precedenti, che il decreto approvato dalla Camera prevedesse un compenso per gli avvocati dei cittadini stranieri “che partecipassero a un programma di rimpatrio volontario assistito…all’esito della partenza dello straniero”.
La norma, che evidentemente tentava di incentivare i rimpatri con l’aiuto dei legali, ha provocato la ferma contrarietà della magistratura e dell’avvocatura che ne hanno evidenziato il contrasto con i principi di indipendenza e autonomia del difensore, fissati dalla legge italiana e tutelati dalle norme europee del giusto processo, assegnandogli un ruolo servente che ne stravolge la funzione.
L’illegittimità della trasformazione del difensore in strumento amministrativo delle politiche immigratorie è stata naturalmente colta dal Capo dello Stato e la norma è stata modificata mantenendo il compenso economico per “chi ha fornito assistenza allo straniero…a conclusione del procedimento”.
La norma così modificata (art 30 bis) con un decreto-legge firmato dal Presidente contemporaneamente, evento di cui non risultano precedenti, non richiede più la concreta partenza dello straniero, ma mantiene il compenso pubblico per chi assista i migranti che chiedano il rimpatrio volontario, aperto non solo agli avvocati ma anche ad altri soggetti, peraltro non identificati. In attesa di sapere, forse con successivo decreto, resta il fastidio per l’approssimazione con cui si interviene su materie che toccano i diritti fondamentali.
Il decreto prevede poi che in occasione di manifestazioni di piazza quando in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione la polizia possa portare negli uffici le persone “per il tempo strettamente necessario. .agli accertamenti e comunque non oltre le dodici ore” dandone avviso al pubblico ministero che può ordinare il rilascio del fermato.
I condivisibili intenti di ottenere pacifici svolgimenti delle manifestazioni devono però essere valutati nel confronto con la normativa costituzionale e con la Convenzione EDU (art.5). La norma amplia l’intervento preventivo, già previsto per la ben diversa identificazione circoscritta all’ipotesi di rifiuto di dichiarare le generalità o nell’ipotesi di dichiarazioni false, introdotto nell’emergenza terroristica (art 11 DL n. 59/1978).
La nuova disposizione però risulta molto generica e indeterminata nei presupposti e non prevede la redazione di un motivato verbale per cui il controllo del pubblico ministero rischia di dipendere dalle informazioni verbali, offerte dall’operatore di polizia e insufficiente a garantire un accettabile livello di legalità della misura preventiva.
Troppo generiche, comunque, le indicazioni alle “specifiche circostanze di tempo e luogo” e agli “elementi fatto” che sostanziano una discrezionalità per le forze di polizia in ordine agli “accertamenti di polizia” da svolgere nel caso del fermo con la conseguenza di collegare la sua durata ad adempimenti amministrativi non individuati, con possibile frizione sia con la Costituzione (artt. 13 e 17) e con la Convenzione Europea che consente restrizioni della libertà personale solo in ipotesi tassative e con effettive garanzie di controllo.
La norma, peraltro, è stata criticata dalle stesse forze di polizia che hanno evidenziato la difficoltà di applicazione in occasione di manifestazioni di piazza per l’insufficienza del personale impiegato in ordine pubblico che dovrebbe operare l’accompagnamento, dei mezzi a ciò destinati e ai luoghi ove trattenere i soggetti condotti per gli accertamenti. Forse una maggiore attenzione, in uomini e mezzi, per l’attività informativa e preventiva, svolta principalmente dalla Digos anche con quotidiani rapporti con le polizie dei Paesi esteri da cui spesso provengono i violenti, e quindi con interventi di controllo al confine, sulle autostrade e nelle stazioni, usufruendo anche delle notizie variamente acquisite, potrebbero meglio aiutare a gestire l’ordine pubblico senza frizioni con le norme costituzionali.
Il decreto introduce un diverso iter processuale quando appare “evidente” che il fatto costituente reato sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa, uso legittimo di armi…). Il soggetto sarà iscritto in un apposito registro e il pubblico ministero potrà procedere a “accertamenti” ma in tempi ristretti per poi determinarsi a richiedere l’archiviazione o effettuare “ulteriori accertamenti”.
La norma, dapprima prevista per le forze di polizia e poi estesa a tutti per evitare contrasti con l’art. 3 della Costituzione, appare di dubbia efficacia in quanto, a parte la difficoltà di inserimento nel contesto vigente (si pensi ai poteri della parte offesa e dello stesso Gip), è difficile che dalla prima annotazione della polizia giudiziaria si possa trarre l’evidenza richiesta dalla norma. L’obiettivo, condivisibile, di evitare l’ingiusto processo mediatico meriterebbe interventi culturali e di tutela degli indagati da affrontare con una approfondita rivisitazione dei tempi e delle modalità di iscrizione e della effettiva tutela delle parti.
L’impiego del diritto penale come strumento di governo di problematiche eterogenee risulta certo un sistema di comunicazione potente e immediato che, con messaggi forti e rassicuranti, offre soluzioni rapide all’opinione pubblica. L’inefficace ricaduta di questo improprio uso delle norme penali, peraltro in un sistema giudiziario privo delle necessarie risorse, rischia di produrre disillusione e sfiducia nella capacità dello Stato di dare risposte efficaci e durature a problemi inadeguatamente affrontatati. —
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