Solo i tempi rapidi del processo tutelano il diritto di cronaca e la presunzione di innocenza

L’inefficienza del sistema giudiziario ha tolto centralità alle indagini preliminari

Bruno Cherchi

Il rapporto tra l’attività giudiziaria, in particolare quella di rilievo penale, e la stampa, giornali, siti informativi, televisioni, è da tempo oggetto di attenzione, e spesso di polemica, nella ricerca di un condiviso punto di equilibrio tra il diritto dei cittadini ad essere informati, e della conseguente libertà di stampa, e la tutela di chi viene sottoposto ad una indagine penale, e quindi ad una attività ancora preliminare all’accertamento della responsabilità che, come noto, avviene solo nel processo pubblico.

Il problema risulta ancora più rilevante quando, nel corso delle indagini preliminari venga emesso un provvedimento restrittivo delle libertà personale che è regolato da norme diverse rispetto a quelle che regolano il giudizio.

Nel primo caso, infatti, il codice processuale richiede “gravi indizi di colpevolezza” accompagnati dal pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o della commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede o di altri delitti particolarmente gravi. La decisione di condanna, invece, necessita di prove che consentano una motivata sentenza “al di là di ogni ragionevole dubbio” con la conseguenza che, talvolta, il differente parametro di giudizio può portare alla dichiarazione di non colpevolezza di soggetti che sono, o sono stati, sottoposti a misure cautelari.

Ne consegue che la diffusione di notizie mentre sono in corso indagini “preliminari”, che dovrebbero restare coperte dal segreto, portano evidente discredito a chi ne sia variamente coinvolto in un momento in cui il pubblico ministero sta ancora operando una ricostruzione degli avvenimenti e senza che vi sia stato l’intervento dialettico della difesa e quindi la possibilità di contestare le acquisizioni indizianti.

La Direttiva

Sul rapporto tra organi pubblici e stampa è intervenuta la Direttiva europea 2016/343/UE del 09 marzo 2016 delineando alcuni principi cardine della presunzione di innocenza e statuendo che “La presunzione di innocenza sarebbe violata se in dichiarazioni pubbliche l’imputato o l’indagato fosse presentato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata” (Considerando n. 16 e 19).

Le dichiarazioni pubbliche sono non solo quelle provenienti dalla magistratura, ma quelle provenienti da qualsiasi autorità coinvolta nel procedimento penale…preposte all’applicazione della legge o da altra autorità pubblica” (Considerando n. 17). Peraltro “L’obbligo di non presentare gli indagati e gli imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato e situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato… (considerando 18).

Analogamente si è espressa, in più occasioni, la Corte Europea dei diritti dell’uomo che, pur affermando il diritto a informare e ad essere informati ha evidenziato come, nel rapporto con gli altri valori fondamentali, neppure la rilevanza pubblica può porre nel nulla la tutela della vita dei singoli per cui, nel caso di illegittima pubblicazione di informazioni, lo Stato ha il dovere di intervenire per rimediare alla violazione della sfera privata.

In ritardo

Alla direttiva comunitaria il Parlamento italiano ha dato attuazione, con ritardo, con il D. Lgs. dell’8 novembre 2021 n. 188 che, modificando le disposizioni del precedente D. Lgs n. 106/2006, ha stabilito che il procuratore della repubblica potrà diffondere “informazioni sui procedimenti penali quando sussista la “stretta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini” o “specifiche ragioni di interesse pubblico” redigendo un “atto motivato” che indichi le “specifiche ragioni di pubblico interesse” che necessitino la comunicazione alla stampa. Stesse limitazioni per gli ufficiali di polizia giudiziaria, comunque previa autorizzazione del procuratore della repubblica.

Le notizie devono essere date attraverso “comunicati ufficiali” ricorrendo alle conferenze stampa solo “nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti” e sempre previo atto motivato che, in questo caso precisi perché non sia sufficiente una comunicazione scritta ma sia opportuno il rapporto diretto con i giornalisti.

Su questo delicato tema è intervenuta di recente una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura che ha disposto che, di norma, le informazioni alla stampa devono essere date con meditati comunicati scritti e che solo eccezionalmente e motivatamente si potrà procedere a conferenze stampa. Elemento di novità la previsione che le eventuali successive modifiche dello status di indagato (rimessioni in libertà, archiviazioni o assoluzioni) dovranno essere immediatamente rese pubbliche qualora siano state in precedenza date alla stampa.

L’obiettivo di dare completezza alla presunzione di non colpevolezza tutelando la protezione della reputazione in una fase in cui fatti e responsabilità soggettiva non sono ancora state definitivamente accertate è certamente condivisibile in un mondo in cui, come è stato sottolineato nei lavori del CSM, “una notizia lanciata nella fase iniziale delle indagini rimane indicizzata nei motori di ricerca per sempre producendo effetti personali e professionali spesso più rapidi e duraturi del successivo accertamento processuale”.

Le norme, peraltro, sono (ma in realtà erano) chiare anche prima dell’intervento del CSM, ancorchè da taluno criticato, che detta disposizioni di metodo, pur rilevanti, che comunque impegnano solo i magistrati. Facile quindi prevedere che i giornalisti continueranno a fare il loro lavoro e cioè a cercare notizie attingendo alle più disparate fonti (parti offese che abbiano interesse a divulgare una denuncia, soggetti presenti ad un arresto o ad una perquisizione o ad acquisizioni documentali in uffici) ma anche da attori del processo (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria, consulenti vari) che siano a conoscenza dei fatti.

Rapidità

La presunzione di innocenza sarà davvero tutelata solo quando il processo e l’accertamento delle responsabilità potrà avere tempi ben più rapidi di quelli attuali, inaccettabilmente lunghi e sui quali poco o nulla si è fatto, togliendo alle indagini preliminari il ruolo centrale che hanno acquisito a causa dell’inefficienza del sistema giustizia.

Attendendo improbabili prossimi interventi strutturali sul processo, resta l’auspicio che cresca la consapevolezza culturale del danno a cui tutti possono essere esposti dalla propalazione di dati ancora ancorati a soli “indizi” da approfondire nelle sedi opportune e che quanto meno gli attori del processo si attengano ai puntuali codici deontologici che da tempo “gridano” nel vuoto.

 

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