La Corte Ue affonda la prelazione: la gara per la A22 è da riscrivere
Dichiarato incompatibile il meccanismo che consente al concessionario uscente di eguagliare l’offerta migliore

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il diritto di prelazione nelle concessioni pubbliche, affermando che altera la concorrenza e viola i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Una decisione destinata ad avere effetti immediati anche sulla gara per l’Autostrada del Brennero (A22), riaprendo il dossier più sensibile delle concessioni in scadenza in Italia.
Con la sentenza pronunciata ieri, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che consentire al promotore partecipante di una gara di modificare la propria offerta per eguagliare quella migliore presentata da un altro concorrente è incompatibile con il diritto dell’Unione. Il meccanismo del diritto di prelazione, previsto dalla normativa italiana in materia di finanza di progetto, viola la Direttiva 2014/23/UE e l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, perché compromette la concorrenza effettiva e introduce un vantaggio selettivo ingiustificato.
Il principio affermato dalla Corte è chiaro: le offerte devono essere valutate esclusivamente sulla base delle condizioni presentate entro i termini di gara, senza possibilità di riallineamenti ex post. Qualunque deroga a questo schema – sottolineano i giudici – mina la trasparenza della procedura e scoraggia la partecipazione degli operatori, in particolare quelli provenienti da altri Stati membri.
Una pronuncia che non resta confinata al caso oggetto del rinvio pregiudiziale – la controversia tra Urban Vision e il Comune di Milano – ma che incide direttamente sul bando per la concessione dell’A22, tornato al centro del confronto tra Roma e Bruxelles.
Proprio la previsione di un diritto di prelazione a favore del concessionario uscente è uno dei nodi più contestati del procedimento relativo alla A22. Non è la prima volta che dall’Europa arrivano segnali critici. Già il 5 maggio 2025 la Direzione generale Grow della Commissione europea aveva espresso forti dubbi sulla compatibilità del diritto di prelazione previsto nel bando A22 con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, evidenziando l’assenza di adeguate garanzie procedimentali e di una reale apertura alla concorrenza.
A ottobre, poi, Bruxelles aveva formalizzato le proprie riserve con una lettera di messa in mora nei confronti del governo italiano, contestando la non conformità del quadro normativo nazionale alle direttive del 2014 sui contratti pubblici.In questo contesto, pesa anche la gestione della gara da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva inizialmente sospeso il procedimento in attesa della decisione della Corte europea, salvo poi riavviarlo riconoscendo la prelazione al concessionario uscente, Autobrennero, titolare di una concessione scaduta da oltre dieci anni e originariamente assegnata senza gara.
La sentenza rimette ora il dossier nelle mani del Mit e apre un fronte che va ben oltre l’A22. Secondo la Corte, l’articolo 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 – che riconosceva il diritto di prelazione al promotore – non può più essere applicato, perché incompatibile con il diritto dell’Unione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno quindi escludere qualsiasi meccanismo che consenta la modifica delle offerte dopo la loro presentazione.
Le conseguenze sono immediate: ripristino della concorrenza effettiva ( e questo è un tema anche per la A4 Brescia-Padova che va in scadenza a fine anno e sul quale, come noto si sta pensando ad una soluzione di gestione in house), certezza del risultato per il miglior offerente, maggiore apertura agli operatori esteri e limiti stringenti alla discrezionalità delle amministrazioni. Le future gare dovranno essere costruite come competizioni in cui tutti i partecipanti competono ad armi, senza vincitori “designati” in partenza.
Il Mit ha riaperto a dicembre la fase di prequalifica per la A22 alla quale, oltre alla stessa Autobrennero attuale gestore della tratta in regime di prorogatio, avrebbero presentato domanda Autostrade per l’Italia (Aspi); Abertis, partecipata alla pari da Mundys (famiglia Benetton) e ACS; il gruppo Gavio; Sacyr tramite il consorzio SIS di cui detiene il 49% (l'italiana Fininc, della famiglia Dogliani, possiede il 51%).
Ora spetta al governo italiano adeguare procedure e bandi, evitando il rischio di nuovi contenziosi.
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