Italgas nel mirino dell’Authority Energia: «Sconto promesso in gara non applicato»
Faro dell’Arera sull’Atem di Belluno: nelle tariffe previste doveva esserci una riduzione di oltre 2,2 milioni all’anno

Un’anomalia nello sconto tariffario applicato alla distribuzione del gas nell’Atem Belluno finisce sotto la lente dell’Autorità.
Il punto non è un dettaglio contabile, ma la distanza – concreta – tra uno sconto promesso in gara e uno sconto effettivamente riversato in tariffa, quindi in bolletta.
È su questa linea di frattura che Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) mette sotto osservazione l’Atem Belluno, ambito territoriale in cui Italgas Reti è aggiudicataria della concessione di distribuzione gas, dopo la segnalazione presentata da AP Reti Gas (Gruppo Ascopiave che si era presentata anch'essa per la gara) il 7 agosto 2025.
La società segnala che, con la pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie 2025, lo «sconto tariffario annuale» applicato per l’AtemBelluno risulta pari a 700.352,65 euro l’anno, un importo definito «significativamente inferiore» a quello predeterminato in sede di gara, superiore ai 2,2 milioni. La conseguenza, per come viene posta nel documento, è immediata: se lo sconto conteggiato è più basso, le tariffe obbligatorie applicate ai clienti risultano più alte rispetto a quanto il gestore si era impegnato a garantire.
A conti fatti lo sconto in bolletta da recuperare entro il 2027 è di oltre 3 milioni e relativo agli anni 2025 e 2026.
L’obbligo è poi di mantenere lo sconto promesso per tutta la durata della concessione.
Alla base dello sconto tariffario c’è la differenza tra Vir e Rab, due valori che misurano la stessa rete gas da prospettive diverse.
La Vir, Valore Industriale Residuo, è il prezzo che il nuovo gestore paga al gestore uscente per rilevare gli impianti alla fine della concessione: rappresenta quindi il valore industriale della rete.
La Rab, invece, è il valore degli stessi impianti riconosciuto in tariffa dall’Autorità, su cui il gestore può recuperare i costi e ottenere una remunerazione regolata.
Quando la Vir è superiore alla Rab – come accade frequentemente nelle gare gas – si genera una differenza che non è interamente coperta dalle tariffe.
Proprio per questo la normativa prevede che una parte di tale differenza venga restituita ai clienti sotto forma di sconto tariffario.
Lo sconto viene definito in gara come percentuale di un importo massimo fissato nel bando e, una volta aggiudicata la concessione, non può più essere modificato.
A seguito della segnalazione, gli uffici dell’Autorità hanno avviato un approfondimento limitato ai profili tariffari, coinvolgendo la stazione appaltante, il Comune di Belluno.
Nella comunicazione del 20 novembre 2025, il Comune ha chiarito che il bando di gara faceva riferimento alla versione aggiornata dell’articolo 13 del Regolamento gare, come modificato dal decreto ministeriale n. 106 del 2015, e che il valore massimo dello sconto tariffario, era pari a 2.297.686,74 euro annui, calcolato sulla base dei valori al 31 dicembre 2013.
Quel valore – ha spiegato la stazione appaltante – deriva dalla differenza tra Vir e Rab, pari a 27.016.203 euro (ovvero 2.251.350,25 euro su base annua), a cui si aggiungono 46.336,49 euro di oneri di vigilanza stimati per il primo anno.
Secondo il Comune, l’eventuale disallineamento non sarebbe imputabile all’attuale gestore, ma all’aggiornamento dei valori della Rab avviato dal precedente gestore, BIM Infrastrutture, dopo la pubblicazione del bando.
La valutazione degli uffici dell’Autorità, tuttavia, è netta sul piano regolatorio.
Le modifiche introdotte dal decreto del 2015 hanno eliminato il riferimento allo sconto «nella misura riconosciuta in tariffa», stabilendo che la percentuale offerta in gara debba applicarsi a un ammontare fisso – la differenza Vir-Rab indicata nel bando – non modificabile ex post.
Una scelta pensata per garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e rendere lo sconto indipendente dall’evoluzione successiva dei valori tariffari.
Alla luce di questo quadro, l’Autorità osserva che il valore dello sconto dichiarato da Italgas risulta inferiore a quello previsto dagli atti di gara.
Da qui l’invito formale a rettificare il dato nella prima finestra utile, tra l’1 e il 15 febbraio 2026, adeguandolo al valore massimo dello sconto. Per il recupero delle somme indebitamente corrisposte nelle tariffe 2025 e 2026, la Direzione preannuncia la piena restituzione ai clienti nell’anno tariffario 2027.
In caso di mancato adeguamento, l’Autorità è pronta a intervenire d’ufficio: attribuendo uno sconto tariffario pari al 100% della differenza Vir-Rab, per un totale di 2.297.686,74 euro annui, e disponendo il recupero integrale delle somme già pagate, attraverso una maggiorazione una tantum dello sconto nelle tariffe 2027.
Un epilogo che potrebbe fare scuola anche per altri ambiti, tanto che l’Autorità invita Italgas a verificare sin d’ora la correttezza degli sconti dichiarati per eventuali altri Atem gestiti.
Va ricordato che sull’Atem di Belluno c’è anche un ricorso al Tar per la comunicazione non corretta dello sconto tariffario. —
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