Baciate, la banca può chiedere il rientro

IlTribunale delle imprese di Venezia cambia in parte orientamento. In tre ordinanze si dà ragione alla banca che può procedere al rientro del passivo. Non cambia invece il merito sulla possibile nullità dell'operazione

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha scritto una nuova pagina di giurisprudenza sul fronte delle cause legali delle Popolari Venete. Cambiando, in parte, orientamento rispetto ai primi pronunciamenti.


A fine aprile 2016 il giudice Anna Maria Marra accolse la richiesta di un azionista popolare, sottoscrittore di un’operazione baciata, inibendo la banca, in quel caso Bpvi, alla richiesta di rientro del prestito. Oltre 9,3 milioni. Marra dichiarò le baciate nulle e disse stop alla banca nella sua intenzione di rientrare dai passivi post comunicazione di sconfinamento. Il quid fu «la prospettiva di pregiudizi imminenti e irreparabili». Insomma periculum e danno al cliente.


Nelle ultime tre ordinanze, 913, 946 e 3.141, il giudice Luca Boccuni non entra nel merito delle operazioni di credito legate all’acquisto di titoli (quindi in allineamento con la nullità pronunciata da Marra) ma respinge i ricorsi di urgenza (art. 700 cpc) dei clienti delle popolari in quanto non intravede periculum, ovvero un danno imminente e irreparabile. Anche qui si tratta di baciate con segnalazione a centrale rischi. Ma per il giudice «la segnalazione con cui la banca ha comunicato lo sconfinamento dell’affidamento che contiene anche la contestazione del credito (da parte del cliente, ndr) è dovuta per legge e non esprime apprezzamento circa l’affidabilità del debitore, diversamente dalla segnalazione a sofferenza».

Significa che la banca può chiedere il rientro ma qualora lo facesse, scrive Boccuni, «il debitore ha strumenti processuali idonei a impedire interventi forzosi sul suo patrimonio». «Non è che Venezia ha cambiato orientamento», conferma Maurizio Visconti, avvocato e segretario dell'Osservatorio veneto del diritto d'impresa «la differenza è che per Boccuni la segnalazione in centrale rischi non è pregiudizio imminente né irreparabile».

Vista la temporalità delle ordinanze (quella di Marra è di aprile, le ultime di fine giugno) si potrebbe pensare che i legali delle banche abbiano affinato le strategie sul tema centrale rischi. Ma la segnalazione in ogni caso crea problemi di accesso al credito al debitore. In più, la banca ora può richiedere il rientro.

«Con un decreto ingiuntivo a cui il cliente può fare opposizione», ragiona Visconti «se la banca fa ricorso per l'ingiunzione, documentando l'affidamento e il suo diritto al rientro e se il giudice lo dichiara valido, poi il debitore ha 40 giorni per pagare». Arriva a casa una lettera e, cosa peggiore, la banca potrebbe iscrivere ipoteca sui beni ancora prima dell’arrivo della missiva. «Questo può essere un profilo di rischio» dice Visconti. La via è fare di nuovo opposizione. (e.v)

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