Il bivio dopo il referendum: il voto rafforza la magistratura ma la giustizia ha bisogno di riforme

Il voto salva l'architettura costituzionale ma impone una svolta sull'efficienza. Dalla revisione dei poteri del gip alla riforma del Csm, ecco le sfide per un sistema che unisca umanità e rigore normativo

Bruno Cherchi

La consultazione referendaria ha bocciato le modifiche, approvate senza la necessaria partecipazione del Parlamento, che avrebbero inciso profondamente sul rapporto tra i poteri disegnati nella Costituzione. Sarà compito della politica affrontare con attenzione il risultato che investe numerosi quesiti per l’importante partecipazione popolare ma anche per le prime analisi che sono state fatte sul voto dei giovani, sulle differenze territoriali degli esiti, sulle divisioni tra le grandi città e la provincia, solo per citarne alcune.

Il risultato stimola anche qualche osservazione sulla giustizia e sulle modalità di esercizio della giurisdizione che da tempo presenta difficoltà e carenze più vicine alla vita quotidiana di tutti.

La magistratura esce rafforzata dal referendum con una inversione rispetto a precedenti sondaggi che, invece, evidenziavano un generalizzato calo di fiducia. A questa apertura di credito deve però conseguire la indilazionabile necessità che riaffermi con urgenza un significativo ruolo riformatore che sia di stimolo per il Parlamento e il Ministero della giustizia.

La riaffermazione del ruolo istituzionale, proprio della magistratura, sarà la migliore e non polemica risposta a qualche politico che, benché superata la propaganda referendaria, ha paventato “una azione più invasiva delle toghe” per osteggiare le scelte del governo.

Terminate le eccessive manifestazioni di giubilo di qualche magistrato, inaccettabili per il ruolo istituzionale rivestito e l’aplomb che dovrebbe conseguirne, è il momento di sottolineare la condivisa opinione che l’indipendenza e l’autonomia della magistratura non sono previste fine a se stesse, ma come mezzo per una giustizia efficiente e corretta che rifugga da finalità etiche, che non spettano alla giurisdizione.

Risultano da tempo superate le epigone teorie del “giudice bocca della legge”, bocciate non solo dalle acquisizioni scientifiche ma anche dalla storia che insegna quali derive autoritarie ne siano conseguite. Nessuno dovrebbe infatti dimenticare la legittimazione del “fuhrerprinzip” e la dittatura della maggioranza che, dimenticando i principi liberali dell’illuminismo da cui pure era partita, ha consentito il terrore rivoluzionario giacobino.

L’esercizio della giurisdizione necessita che il giudice, in autonomia dagli altri poteri dello Stato, applichi la norma, generale ed astratta, al caso concreto con un percorso in cui l’insopprimibile spazio interpretativo sia accompagnato da un equilibrato e sostanziale ossequio al dettato normativo di cui, come noto, fa parte non solo la legge ordinaria ma anche le norme costituzionali e quelle comunitarie.

Le carenze della risposta di giustizia ai bisogni quotidiani consentono un ampio spettro tematico che sarebbe finalmente necessario affrontare, con il concorso di tutte le componenti del mondo giudiziario e dell’accademia, con un qualche maggiore sforzo riformatore che intervenga in modo deciso sul processo, e non solo quello penale e sull’ordinamento della magistratura.

Il primo e preliminare obiettivo è certamente quello di dare efficienza, intervenendo sugli inaccettabili tempi dei procedimenti civili e dei processi penali. L’inadeguatezza degli strumenti tecnologici e del personale addetto amministrativo addetto agli uffici giudiziari deve essere affrontata dal Ministro di giustizia, dando concretezza agli obblighi pure previsti dall’articolo 110 della Costituzione. Senza adeguate risorse nessuna riforma potrà avere efficacia.

Il processo penale necessita di profonde modifiche che, eliminando qualche orpello meramente dilatorio, sanzioni meglio le ipotesi di nullità, preveda sostanziali e maggiori spazi all’attività probatoria della difesa, riduca i poteri integrativi del giudice ora previsti dall’articolo 507 del Condice di procedura penale, ma soprattutto riveda profondamente il ruolo e le modalità di intervento del giudice nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare rafforzandone il ruolo di controllo e limitandone i poteri di intervenire sulle indagini.

Puntuali controlli devono essere previsti sull’effettività del la direzione delle indagini da parte del pubblico ministero e rafforzato il suo obbligo di acquisire gli elementi a favore dell’indagato già previsto dall’articolo 138 del codice processuale.

Indefettibile, peraltro, la necessità che, contrariamente a quanto accade, la sanzione penale venga riservata a meditate fattispecie che davvero la richiedano, evitando caotici decreti sull’onda emozionale di avvenimenti di cronaca.

Una profonda rivisitazione attende la valutazione di professionalità dei magistrati che, eliminando progressioni burocratiche possa essere di esempio per analoghi interventi modernizzatori in tutta la pubblica amministrazione. Sono da tempo noti sistemi di accertamento della professionalità da cui trarre, con le necessarie modifiche, spunti applicabili anche alle specificità della magistratura. Le prerogative di autonomia e di indipendenza devono poter essere coniugate con la concreta attività provvedimentale, con le capacità di effettiva direzione delle indagini, con le modalità di esercizio dell’azione penale, con i risultati raggiunti e con la tenuta dei provvedimenti e delle sentenze nei gradi successivi.

Valutazioni di professionalità strutturate e complete offrirebbero anche al CSM dati controllabili necessari anche per l’individuazione dei direttivi, eliminando possibili interferenze, nell’ambito di un necessario intervento legislativo che lasci alla normazione secondaria del Consiglio, spesso bulimica, gli aspetti attuativi.

Merita una rivisitazione la legge elettorale del CSM, che limiti il ruolo dei gruppi organizzati, riducendo l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali consentendo la diretta conoscenza dei candidati da parte degli elettori, in tal modo limitando lo spazio dei gruppi organizzati.

Dimenticando le inutili asprezze del periodo referendario molto ancora può essere proposto al Parlamento dal necessario concorso di tutti gli attori della giustizia magistrati, avvocati e studiosi, che nella feconda diversità dei ruoli, potranno dare un ragionato contributo ad una giustizia che unisca umanità ed efficienza.

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