Tar, accolto in parte ricorso Unicredit su Golden Power

La decisione è contenuta in una complessa sentenza già fornita di motivazioni due specifici punti di accoglimento

La redazione

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso con il quale Unicredit contestava la legittimità del 'golden power' esercitato dal governo per l'Ops su Banco Bpm. La decisione è contenuta in una complessa sentenza già fornita di motivazioni due specifici punti di accoglimento: quello che impone di "non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impeghi/depositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia, con l'obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali", esclusivamente con riferimento al profilo temporale; e quello relativo al mantenimento del livello del portafoglio di project finance. Nessun rilievo invece su altri due aspetti del golden power che chiedono di "mantenere il peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani" e fissano i tempi per l'uscita delle attività finanziarie di Unicredit nella Federazione Russa .

Ad avviare il giudizio del Tar era un atto di impugnativa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, con il quale è il governo aveva esercitato il 'Golden power' sull'Ops di Unicredit sulla totalità delle azioni ordinari del Banco Bpm, operazione comunicata al mercato il 25 novembre 2024. Unicredit lamentava l'imposizione, da parte della Presidenza del Consiglio del Ministri, di prescrizioni "estremamente gravose, certamente non proporzionate e per molti aspetti incerte nel loro contenuto nonché tali da prospettare una sorta di vigilanza del Governo sulla stessa autonoma politica industriale di UniCredit".

Rispetto al primo punto del ricorso di accoglimento parziale, il Tar ha ritenuto che "il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza… induce a ritenere che la valutazione istruttoria che ha condotto alla prescrizione di 'non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impeghi/depositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia, con l'obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali' presenti, esclusivamente con riferimento al profilo temporale elementi che depongono per l'accoglimento delle censure al riguardo dedotte". Secondo i giudici non è ragionevole "l'assunto che la fissazione di un termine quinquennale sia proporzionata al fine di 'mitigare i rischi per la sicurezza nazionale che potrebbero verificarsi qualora UniCredit, a seguito del perfezionamento dell'operazione, decida di applicare immediatamente anche a Banco BPM il più basso rapporto depositi/impieghi praticato in Italia da UniCredit'".

In definitiva, per il Tar "non è illogico ritenere che la definizione della durata della prescrizione debba seguire, piuttosto che precedere, il completamento dell'analisi dei dati sulla scorta dei quali sarà elaborato un piano industriale funzionalizzato a garantire la tenuta del rapporto impieghi/depositi".

Importante la parte della sentenza con la quale i giudici hanno ritenuto che alla "statuizione di parziale accoglimento del ricorso consegue, quale obbligo conformativo, la rinnovazione della valutazione in ordine alla valenza temporale oggetto di contestazione in giudizio". Viene anche chiesto nella definizione di contemplare "anche idonee (ed auspicabilmente virtuose) modalità di interlocuzione fra la pubblica Autorità e la parte ricorrente".

Quanto alla prescrizione che "impone all'Offerente di non ridurre il livello dell'attuale portafoglio di project finance di UniCredit e BBPM; senza peraltro introdurre, diversamente rispetto all'arco temporale quinquennale di riferimento per il rapporto depositi/impieghi, alcun limite di vigenza", il Tar ha ritenuto che "alla luce dell'imposizione (anche) nei confronti di UniCredit, peraltro sine die, del mantenimento del livello del portafoglio di project finance, viene infatti a configurarsi l'esercizio di un diretto intervento statale sulla politica aziendale di UniCredit: il quale, lungi dal limitarsi (come sarebbe stato ineccepibilmente possibile) a prefigurare il mantenimento dei livelli di attuale presenza sul mercato di BBPM, ne ha diversamente (e senz'altro con più estesa latitudine espansiva) 'condizionato' la politica creditizia per il settore (project finance) ora in esame".

Non vengono invece toccati gli altri aspetti del Golden Power, anche in questo caso con ampie motivazioni. Non viene toccata "la prescrizione con la quale è stato imposto ad UniCredit di 'mantenere il peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani' e di 'supportare lo sviluppo della società'". Inoltre "insuscettibili di accoglimento si rivelano le censure riferite alla prescrizione che ha imposto ad UniCredit di 'cessare tutte le attività in Russia (raccolta, impieghi, collocamento fondi prestiti transfrontalieri) entro nove mesi dalla data del presente provvedimento'".

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